
F.I.S.D.A.
Federazione Italiana Sport Dell’Acqua
STATUTO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE
ARTICOLO 2
FINI ISTITUTIVI
ARTICOLO 3
SEDE - DURATA
ARTICOLO 4
NORMATIVE FEDERALI 1) L’attività della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA è disciplinata:dal presente Statuto emanato ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 242 del 23.07.99 ed approvato dagli organi competenti;b) dal Regolamento Organico;c) dal Regolamento Tecnico;d) dal Regolamento di Giustizia;e) dal Regolamento Federale di contro il Doping;f) Regolamento di Amministrazione e contabilità;g) dal Regolamento degli Ufficiali di Gara;h) dalle normative di carattere generale emanate dal Consiglio Federale. 2) I Regolamenti Federali, di cui al precedente comma, sono emanati dal Consiglio Federale.
ARTICOLO 5
AFFILIATI Le Associazioni, Società ed Enti che hanno come fine
quello di praticare gli sport organizzati e gestiti dalla FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DELL’ACQUA ,
per poter svolgere la propria attività devono essere riconosciuti ai fini
sportivi dal Consiglio Federale e richiedere ed ottenere l'affiliazione alla
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA (F.I.S.D.A.) Le Associazioni, Società ed Enti che
richiedono l'affiliazione alla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA non debbono avere scopo di lucro. Il loro
Statuto deve prevedere organi direttivi interni eletti democraticamente
dall'Assemblea dei Soci. Le Associazioni, Società ed Enti che richiedono
l'affiliazione alla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA devono depositare presso la Segreteria della
Federazione il proprio Atto Costitutivo e lo Statuto. Lo Statuto ed i
Regolamenti interni dovranno essere approvati dal Consiglio Federale (C.F.).Ugualmente dovranno essere approvate dal C.F. tutte le eventuali modifiche che dovessero
essere apportate agli atti stessi. Le A.S.A. debbono
avere la sede sportiva nel territorio Italiano, la sede legale può anche essere
in un altro stato dell'Unione Europea Per ottenere l'affiliazione e
ARTICOLO 6
DIRITTI DEGLI AFFILIATI Le A.S.A. hanno diritto:- a partecipare alle Assemblee Federali- a partecipare all'attività agonistica- a partecipare a tutte le attività federali. Le A.S.A. hanno diritto inoltre di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA (F.I.S.D.A.)
ARTICOLO 7
RIAFFILIAZIONE Gli affiliati dovranno provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
ARTICOLO 8
TESSERATI Fanno parte e sono tesserati alla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA i dirigenti federali, i dirigenti, i medici e gli atleti delle A.S.A. , i giudici, i tecnici, il Presidente Onorario e tutti coloro che, nell'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari, svolgono attività nell'ambito della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA (F.I.S.D.A.) Il tesseramento degli atleti, dei medici, dei Dirigenti è valido solo dopo l'accettazione della relativa domanda di affiliazione o di riaffiliazione; il tesseramento dei Dirigenti Federali è valido all'atto della elezione o della nomina; il tesseramento dei Giudici e dei tecnici è valido a seguito di inquadramento nei rispettivi ruoli federali; il tesseramento del Presidente Onorario è valido al momento della proclamazione da parte della Assemblea Nazionale. I tecnici sono tesserati nei rispettivi ruoli tecnici ed operano nelle ASA Gli atleti sono distinti nelle seguenti categorie maschili e femminili:- Esordienti "A" e "B"- Ragazzi- Allievi- Juniores- Seniores
ARTICOLO 9
DOVERI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI Tutti gli affiliati e tesserati della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA sono tenuti a rispettare i principi di lealtà e correttezza sportiva e ad osservare le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite nelle singole sfere di specifica competenza dagli organi della Federazione, accettandone ed eseguendone tutte le decisioni ed impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio. Gli atleti e i tecnici selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito. Essi devono, inoltre, rispettare le regole del dilettantismo, nonché le norme stabilite in materia dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA nei Regolamenti e Carte Federali. Gli affiliati ed i tesserati della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA che contravvengono, per una qualsiasi ragione a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione, sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare secondo quanto stabilito dalle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Disciplina Federale. Sono fatti salvi in ogni caso i mezzi di impugnativa e difesa espressamente previsti dal Regolamento di Disciplina Federale. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali Italiane.
ARTICOLO 10
DIRITTI DEI TESSERATI I tesserati hanno diritto di:a) partecipare all'attività federale attraverso le rispettive Società ed Organismi affiliati;b) indossare la divisa sportiva federale osservando le disposizioni emanate dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA in materia;c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali. Hanno diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici alle assemblee nazionali , regionali e provinciali:1) gli atleti, aventi cittadinanza italiana , o comunitari (purché residenti in Italia), e maggiorenni, tesserati presso affiliati aventi diritto al voto. 2) i tecnici, aventi cittadinanza italiana, o comunitari (purché residenti in Italia), maggiorenni, iscritti all’albo federale e tesserati presso affiliati aventi diritto al voto
ARTICOLO 11
TESSERAMENTO - DURATA E CESSAZIONE Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al regolamento organico. Il vincolo sportivo dell'atleta con le ASA di appartenenza ed il tesseramento scadono al termine dell'anno solare.. Il tesseramento cessa:a) Per dimissioni volontarie;;b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; o per cessazione di appartenenza alla Federazione da parte dell'affiliato. c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;d) nei casi previsti dall'art. 5, comma 10.
ARTICOLO 12
RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E RAPPRESENTANTI
DEI TECNICI I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono coloro che, eletti
in assemblee degli affiliati aventi diritto a voto, appositamente convocate,
partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali, Regionali e
Provinciali. Il rappresentante atleta è eletto dall’Assemblea di ciascun
affiliato appositamente convocata, il cui collegio elettorale deve essere
formato soltanto da atleti .Il rappresentante tecnico
e’ eletto dall’Assemblea di ciascun affiliato, appositamente
convocata, il cui collegio elettorale deve essere formato soltanto da tecnici.
Le Assemblee di cui ai commi 2 e 3 devono svolgersi entro il quindicesimo
giorno antecedente la data di svolgimento della relativa Assemblea Nazionale.
Regionale e Provinciale di cui al comma 1;Il Collegio
elettorale in ambito societario si compone alla data d’indizione della
rispettiva Assemblea Federale. A cura della Segreteria Federale verrà inviato apposito elenco dei tesserati, atleti e
tecnici, aventi diritto di voto.
CAPO I TITOLO III ORGANI FEDERALI
ARTICOLO 13
ORGANI FEDERALI Per il proprio funzionamento
ARTICOLO 14-
ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DIRITTO DI VOTO
L’Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria o straordinaria; e può essere elettiva e non elettiva.
L’Assemblea Ordinaria Elettiva è composta dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o da loro delegati e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. L'Assemblea Ordinaria elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.
L’Assemblea Nazionale non elettiva e’ composta dai legali rappresentanti o loro delegati degli affiliati e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto. L'Assemblea Nazionale non elettiva è composta:
Dai legali rappresentanti in carica delle ASA rappresentanti 7 voti nominali
Dai rappresentanti degli atleti delle ASA rappresentanti 2 voti nominali
Dai rappresentanti dei tecnici delle ASA rappresentanti 1 voto nominali
L’Assemblea Ordinaria non elettiva si riunisce per l’approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ciascun anno. Quando particolari esigenze lo richiedono, l’Assemblea ordinaria non elettiva può essere convocata entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio Federale.
Salvo i casi statutariamente previsti, le Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione a mezzo avviso spedito per raccomandata o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento della convocazione, almeno trenta giorni prima del giorno della celebrazione, trasmesso a tutti gli aventi diritto al voto. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l’affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell’Assemblea.
Ogni affiliato, ai fini di cui ai commi precedenti, esprime al proprio interno, oltre al proprio legale rappresentante, i rappresentanti delle categorie degli atleti e dei tecnici. Ad ogni affiliato avente diritto di voto, sono riconosciuti 10 voti nominali di base. I 10 voti nominali di base saranno così suddivisi: 7 al legale rappresentante dell’affiliato, 2 al rappresentante degli atleti, ed 1 al rappresentante dei tecnici. In assenza di atleti maggiorenni, i voti nominali di base di pertinenza di costoro, saranno assegnati al rappresentante legale dell’affiliato.
L’Assemblea Nazionale straordinaria e’ convocata ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno; qualora ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale; a seguito della motivata richiesta di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.
L'Assemblea Straordinaria deve, inoltre, essere convocata per:
Per deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione Italiana Sport Dell’Acqua.
Per integrare o rinnovare gli organi Federali centrali nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
Per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
E’ competente alla convocazione l’organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie dallo stesso indicate..
L’Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un’Assemblea Nazionale Ordinaria.
ARTICOLO 15
VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI
Le Assemblee Nazionali ordinarie non elettive (art. 14 - punto 3 - primo comma) sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Le Assemblee ordinarie elettive sono valide in prima convocazione con la presenza del 65% degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con una presenza degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 30% dei voti totali disponibili.
Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite con una presenza degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 51% dei voti totali disponibili.
Tutte le deliberazioni, ad eccezione dello scioglimento della Federazione sono prese a maggioranza dei voti presenti.
Il Consiglio Federale nomina
5.1 - La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti e dal Segretario che non ha diritto al voto.
5.2 - In caso di dimissioni o impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il numero minimo suindicato, il Consiglio Federale provvede, in qualsiasi momento alle sostituzioni.
L’Assemblea, prima dell’inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina del Presidente, del Vice presidente dell'Assemblea e degli scrutatori che non potranno essere individuati tra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali.
ARTICOLO 16
ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI
L’Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva vota il bilancio consuntivo dell’esercizio federale trascorso con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Delibera, inoltre, sugli altri argomenti inseriti nell’ordine del giorno.
Gli argomenti proposti dagli aventi diritto saranno inseriti all’ordine del giorno con le modalità previste dal Regolamento Organico.
Qualora l'Assemblea non approvi il Bilancio di cui al primo comma dovrà essere celebrata entro novanta giorni dall'evento un'Assemblea Straordinaria per la discussione dei punti del bilancio non approvati. In caso di ulteriore reiezione si avrà la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale, che rimangono in carica per l'ordinaria Amministrazione. Entro sessanta giorni dall'evento dovrà essere convocata, ed entro i successivi trenta dovrà essere celebrata, un'Assemblea Straordinaria, per il rinnovo delle cariche Federali.
ARTICOLO 17
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
1 L’assemblea Nazionale elettiva, che si tiene entro il 15 marzo dell’anno successivo la disputa dei giochi Olimpici estivi a partire dal 2008, elegge con votazioni separate e successive,
Il presidente della Federazione;
DIECI Consiglieri Federali dei quali :
N. 7 componenti in rappresentanza degli affiliati;
N. 2 componenti in rappresentanza degli atleti;
N. 1 componente in rappresentanza dei tecnici ;
Il Collegio dei revisori dei conti;
d) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno;
2 L’Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva
a) Entro il 30 Aprile di ciascun anno (art. 14-b) discute ed approva il bilancio di esercizio dell’anno precedente, accompagnato dalle relazioni del Presidente, del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti sull’andamento contabile ed amministrativo;
b) discute ed approva gli indirizzi tecnico-organizzativi e finanziari della Federazione per l’esercizio dell’anno in corso;
c) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari e benemeriti;
delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.
ARTICOLO 18
L’ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
Fa eccezione la richiesta di Assemblea Straordinaria per la proposta di scioglimento della Federazione di cui all'art. 56.
In tal caso la richiesta deve pervenire da almeno i quattro quinti degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale
delibera in ordine allo scioglimento ed in ordine alla devoluzione del patrimonio.
delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
Procede a nuove elezioni per il rinnovo delle cariche ove necessario.
L'Assemblea Nazionale straordinaria , previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto, per la sua validità può essere convocata anche in concomitanza di un Assemblea Nazionale Ordinaria.
Sono comunque ammesse con diritto al voto nella composizione - prevista dall'art. 14 comma 2 - anche le A.S.A. di nuova costituzione che abbiano maturato i 12 mesi di affiliazione alla data dell'assemblea e che abbiano svolto nel frattempo attività agonistica ai sensi dell'articolo 21.
L'Assemblea Straordinaria richiesta dalle A.S.A. deve essere indetta entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta alla Federazione, a mezzo lettera raccomandata, l'ultima domanda valida per raggiungere il numero minimo necessario e deve tenersi nei successivi trenta giorni.
E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
ARTICOLO 19
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE E DIRITTO DI VOTO
All’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e all’Assemblea Nazionale Straordinaria partecipano i Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati, i rappresentanti degli atleti aventi diritto a voto, i rappresentanti dei tecnici aventi diritto al voto.
Partecipano, senza diritto al voto: il Presidente della F.I.S.D.A. , i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, ed i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, i Membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti delle Commissioni Federali, I Presidente degli Organismi Tecnici. Tutti costoro, né direttamente né per delega, possono rappresentare affiliati aventi diritto a voto.
Possono assistere: l’organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, i membri degli Organi di Giustizia, i tesserati onorari e benemeriti, i Presidenti o loro rappresentanti (purché componenti del Consiglio Direttivo) degli affiliati non aventi diritto al voto, nonché gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare.
La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed a chiunque non sia in regola con le quote associative,
La partecipazione con diritto al voto è riconosciuta:
attraverso i loro Presidenti, agli affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell’Assemblea stessa, che abbiano svolto attività agonistica (art. 21);
ai rappresentanti degli atleti maggiorenni e tesserati presso gli affiliati aventi diritto a voto.
ai rappresentanti dei tecnici (istruttori e/o allenatori) iscritti all’Albo federale e tesserati presso affiliati aventi diritto di voto.
Ciascun rappresentante di affiliati, nelle assemblee elettive, può essere portatore di due deleghe oltre quella derivante dalla sua appartenenza all’affiliato.
Ciascun delegato potrà rappresentare soltanto affilati della propria regione .
Il rappresentante di un affiliato non avente diritto a voto non può essere portatore di delega di altro affiliato avente diritto a voto.
I rappresentanti di atleti e di tecnici non possono essere portatori di deleghe. In caso di assenza, possono essere sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive Assemblee nelle quali sono stati votati
Possono assistere, senza diritto di voto o di essere portatori di delega un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale, gli Affiliati non aventi diritto al voto e chiunque altro la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio Federale.
Funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario Generale della F.I.S.D.A. o altra persona designata dall’Assemblea.
ARTICOLO 20
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE NAZIONALI ORDINARIE ELETTIVE E STRAORDINARIE
Per ogni argomento inserito nell’Ordine del Giorno dei lavori assembleari e per l’elezione del Presidente della Federazione, dei componenti il Consiglio Federale e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, , il diritto di voto è così attribuito:
a) ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati spettano 7 voti nominali
b) ai Rappresentanti degli Atleti, degli affiliati, spettano 2 voti nominali;
c) ai Rappresentanti dei Tecnici, degli affiliati, spetta 1 voto nominale;
Per l’elezione dei componenti il Consiglio Federale risulteranno eletti:
Il primo nella graduatoria di preferenze della lista elettorale dei tesserati tecnici,
I primi due della lista elettorale dei tesserati atleti
I primi sette della lista elettorale riguardante tutti gli altri tesserati della F.I.S.D.A. .
Per ognuno dei dieci voti nominali di spettanza di ogni A.S.A. , potranno essere espresse un numero di preferenze proporzionali a quanto indicato nel comma quattro sub a) del presente articolo
Le votazioni, nelle assemblee ordinarie e straordinarie possono avvenire per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano e a scrutinio segreto
Nelle Assemblee elettive, sia ordinarie che straordinarie le votazioni avvengono per scrutinio segreto e ciascun avente diritto a voto potrà esprimere:
Per i Consiglieri in rappresentanza degli affiliati fino a n. SETTE preferenze;
Per i Consiglieri in rappresentanza degli atleti fino a n. DUE preferenze
Per i Consiglieri in rappresentanza dei tecnici UNA sola preferenza
Nelle assemblee ordinarie per l'approvazione del Bilancio la votazione avviene per appello nominale;
La nomina del Presidente, del Vice Presidente dell'Assemblea e degli scrutatori avviene per acclamazione ed all'unanimità.
ARTICOLO 21
ATTRIBUZIONE DEI VOTI
Ogni A.S.A. dispone di un voto unico, pari a voti 10 nominali così ripartiti:
a) ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati n. 7 voti nominali
b) ai Rappresentanti degli Atleti, degli affiliati, n. 2 voti nominali;
c) ai Rappresentanti dei Tecnici, degli affiliati, n. 1 voto nominale;
In qualsiasi tipo di votazione il diritto al voto è riconosciuto a tutte le Società Sportive che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive comprese nell’arco dei suddetti 12 mesi, abbiano svolto con carattere continuativo, effettiva attività agonistica, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia Campionato Nazionale, Regionale, e Provinciale portato regolarmente a termine, iscritto nel calendario ufficiale della Federazione.
ARTICOLO 22
VERIFICA DEI POTERI
La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all'Assemblea Federale Nazionale Ordinaria e Straordinaria e del diritto di voto, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta dalla Commissione Verifica Poteri.
I Componenti della Commissione Verifica Poteri e gli Scrutatori, sia nelle Assemblee Nazionali che in quelle Regionali, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche Federali oggetto di elezioni nella stessa Assemblea.
ARTICOLO 23
IL PRESIDENTE FEDERALE
Il Presidente Federale ha la legale rappresentanza della Federazione.
Sovrintende a tutta l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali alla competenza di altri Organi e di Uffici della Federazione.
Al Presidente spetta in particolare:
a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigilare sull'esecuzione delle delibere adottate;
b) convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
c) sottoscrivere gli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dal Regolamento Organico alla competenza di altri organi, o delegarne la firma;
d) adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione;
e) la concessione di un provvedimento di grazia quando risulti scontata almeno la metà della pena, ed in caso di radiazione, siano decorsi almeno tre anni dall'adozione della sanzione definitiva.
E' responsabile unitamente al Consiglio Federale nei confronti dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.
Le funzioni esclusive del Presidente non sono delegabili.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di impedimento definitivo del Presidente, anche susseguente ad un suo impedimento temporaneo, si ha la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale, con indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni a cura del Vice-Presidente, incaricato della reggenza temporanea, e da tenersi entro i successivi 30 giorni.
Se il Presidente presenta le dimissioni si ha l'immediata decadenza di tutto il Consiglio Federale e l'ordinaria amministrazione spetta al Consiglio Federale unitamente al Presidente sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria all'uopo convocata nei termini precedentemente indicati.
ARTICOLO 24
IL CONSIGLIO FEDERALE: COMPOSIZIONE Il Consiglio Federale è composto:a) dal Presidente Federale che lo presiede;b) da 10 Consiglieri eletti dall'assemblea elettiva per quanto previsto agli art. 14 e seguenti di cui:Uno eletto dalla lista dei tecnici eleggibili;Due eletti dalla lista degli atleti eleggibili Sette eletti dalla lista di tutti gli altri tesserati eleggibili. ARTICOLO. 25 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI 1 Il Consiglio Federale si riunisce:a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;b) quando ne sia avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi membri2 Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti3 Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali. 4 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell’anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 6 Consiglieri5 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. 6 Funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione.
ARTICOLO 26
COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE 1 Il Consiglio Federale dirige ed amministra l’attività della Federazione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall’Assemblea Nazionale e ne cura l’attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali. In particolare:realizza i fini di cui all’art. 2 del presente Statuto;elegge alla prima riunione al suo interno su proposta del Presidente un Vice Presidente;designa su proposta del Presidente i quattro rappresentanti della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA (F.I.S.D.A.) , di cui almeno un atleta ed un tecnico, che devono entrare a far parte del collegio di cui all’art. 9 comma 1 del Decreto Legislativo n. 242 del 23/07/99 così come previsto della lettera b, allo stesso modo nel quale si devono comportare le Federazioni Sportive Nazionali già riconosciute dal C.O.N.I. . amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il Conto Consuntivo, rimettendolo all’Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva per l’esame e la conseguente approvazione;emana i regolamenti federali e le successive modificazioni;vigila sull’osservanza dello Statuto e delle norme federali;delibera, su proposta del Collegio degli Ufficiali di Gara, il regolamento arbitrale e le relative variazioni;ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente, verificando se nei casi sottopostigli sussistevano gli elementi dell’estrema urgenza, tali da legittimare l’intervento;delibera sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle società, delle associazioni e degli altri organismi sportivi;delibera gli importi delle tasse di iscrizione alle gare e delle indennità da liquidare alle società, alle associazioni e agli altri organismi sportivi affiliati per le squadre partecipanti;determina gli importi delle tasse dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado;stabilisce le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento alla Federazione;designa i tesserati onorari e benemeriti da proporre all’Assemblea Nazionale;delibera, in sede definitiva, sui ricorsi contro il rifiuto del nulla osta per il trasferimento degli atleti tra società, associazioni o organismi sportivi appartenenti a Regioni diverse;compila l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale,esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali e Provinciali per l’elezione dei Presidenti e degli Organi Direttivi dei Comitati Regionali e Provinciali;provvede alla nomina, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale, del Delegato Provinciale e alla revoca in caso di mancato funzionamento del medesimo;provvede, nelle ipotesi previste dall’art. 34 del presente Statuto, alla nomina del Delegato Regionale e alla sua eventuale revoca;provvede, in caso di gravi disfunzioni, allo scioglimento dei Consigli dei Comitati Regionali e Provinciali nominando un commissario straordinario (Vedi art. 33 e 35 lett. B));nomina l’organo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara e può revocarlo con atto motivato;nomina i tecnici (istruttori, allenatori, e maestri) per l’iscrizione nell’apposito albo;nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari;concede l’amnistia e l’indulto, prefissando i limiti del provvedimento;esamina, a norma dei regolamenti di gara, i programmi delle gare a carattere nazionale, vi apporta le modifiche ritenute opportune, li approva o nega l’approvazione quando non siano conformi ai regolamenti tecnici;compila il calendario delle gare nazionali ed interregionali, approva il calendario delle gare;indice i Campionati d’Italia e altre competizioni di rilevanza nazionale;disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l’eventuale nomina di allenatori nazionali;provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto. Delibera sulle previsioni dei fondi da assegnare per il funzionamento dei Comitati Regionali e Provinciali
ARTICOLO. 27
DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza dell’intero Consiglio Federale. In caso di dimissioni del Presidente, l’intero Consiglio resta in carica per l’ordinaria amministrazione unitamente al Presidente fino allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dall’evento per il rinnovo delle cariche e che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni. In caso di impedimento definitivo del Presidente, l’Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e tenuta, negli stessi termini, dal Vice-Presidente già incaricato della reggenza temporanea. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l’ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale straordinaria da convocarsi nei termini di cui al comma 2.Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili. In caso di vacanze, determinatesi per qualsiasi motivo non contemporaneamente nell’arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri Federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente. Al Presidente spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi nei termini di cui al comma 2 del precedente articolo. La decadenza del Consiglio Federale comporta in ogni caso la decadenza del Presidente Federale, ad eccezione dell'ipotesi di vacanze, non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri;La decadenza del Consiglio Federale non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti né agli organi di giustizia.
ARTICOLO 28
INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
ARTICOLO 29
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo Amministrativo della Federazione. E' composto da cinque membri effettivi e tre supplenti. Il Presidente del Collegio, due membri effettivi e due supplenti sono eletti dall’Assemblea Nazionale. Il Collegio resta in carica per il quadriennio olimpico. In relazione al numero dei voti conseguiti i primi due maggiormente suffragati assumono le cariche di membri effettivi, il quarto ed il quinto quello di membri supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.S.D.A. ;c) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;e) approntare la relazione a corredo del conto consuntivo;f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie in materia amministrativa;g) esaminare i conti resi dai funzionari delegati. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Uffici federali e presso gli Organi Periferici della F.I.S.D.A. Le risultanze delle ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere rese note al Presidente Federale per la assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno, almeno quattro volte l'anno con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta. Deve essere invitato, a cura della Segreteria Federale, a tutte le riunioni del Consiglio Federale e di tutti gli altri organi della F.I.S.D.A. che adottano provvedimenti amministrativi. I membri supplenti intervengono alle riunioni degli organi deliberanti nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale - salvo i casi di forza maggiore - è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza alla riunione. Delle riunioni del Collegio deve essere redatto un verbale sottoscritto dagli intervenuti da presentare al Presidente Federale. Sono dichiarate causa di decadenza del mandato ricevuto dai Revisori dei Conti:Assenza ingiustificata alle Assemblee;Assenza ingiustificata, durante l'esercizio sociale, a due riunioni del Consiglio Federale, a due riunioni del Collegio stesso;La cancellazione o la sospensione dal Registro
ARTICOLO 30
SOSTITUZIONI NELL'AMBITO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio questo viene sostituito dal membro più anziano fino alla successiva Assemblea utile. In caso, invece, di sostituzione di membri effettivi, i supplenti subentrano in ordine di età. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea utile. Qualora l'Assemblea utile sia stata di recente celebrata, o qualora le vacanze siano in numero tale da compromettere la funzionalità dell'organo, sarà convocata entro 60 giorni e tenuta nei successivi 30 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria per le elezioni integrative.
ORGANI PERIFERICI
ARTICOLO
ARTICOLO 32
IL PRESIDENTE REGIONALE Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica per il quadriennio olimpico. Rappresenta la F.I.S.D.A. nel territorio di competenza. E’ responsabile, unitamente al Comitato regionale, del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio federale. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale e, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea Regionale. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.S.D.A.
ARTICOLO 33
IL COMITATO REGIONALE Nelle Regioni in cui risultino affiliate alla F.I.S.D.A. almeno dieci A.S.A. , con diritto di voto, può essere costituito il Comitato Regionale eletto dall'Assemblea Regionale, convocata dal Presidente della F.I.S.D.A. Nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite , nelle altre regioni, agli organi periferici a livello regionale. Il Comitato Regionale è composto dal Presidente e da quattro membri dei quali uno deve essere rappresentante dei tecnici ed uno rappresentante degli atleti, sono tutti eletti dall'Assemblea Regionale, e restano in carica per la durata del quadriennio olimpico. Il Comitato Regionale ha i seguenti compiti:- opera secondo disposizioni quadro impartite dal Consiglio Federale;- attua, dirama e controlla l'esecuzione dei regolamenti e delle delibere federali;- propone alla Federazione il calendario delle attività federali regionali, inserendovi eventualmente le richieste di competizioni a livello interregionale o nazionale;- organizza le competizioni approvate dalla Federazione a livello provinciale, regionale e nazionale, comunicando i risultati direttamente alla Federazione. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale. Il Comitato Regionale può decadere o essere sciolto:Per Gravi irregolarità nella gestione;Per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo per constatata impossibilità di funzionamento. In tali casi il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Commissario Straordinario, il quale dovrà convocare entro 60 giorni l'Assemblea elettiva da tenersi entro i successivi 30 giorni per la ricostituzione degli organi.(vedi art. 27) Il Comitato Regionale, nel corso della sua prima riunione, elegge il Vice Presidente.
ARTICOLO 34
IL DELEGATO REGIONALE Nelle Regioni in cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma dell'art. 33, il Consiglio Federale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Regionale che dura in carica per il quadriennio olimpico. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
ARTICOLO 35
ASSEMBLEA PROVINCIALE Le Assemblee Provinciali sono composte da Presidenti delle "Società" e dai rappresentanti
degli atleti e dei tecnici della stessa Provincia affiliati da almeno 12 mesi e
che abbiano svolto effettiva attività agonistica federale o da un delegato del
Presidente che sia membro del Consiglio Direttivo delle stesse. Sono presiedute
da un Presidente all'uopo eletto per acclamazione all'unanimità. L'Assemblea
Provinciale Ordinaria, che si riunisce ogni anno, è indetta dal Presidente del
Comitato entro il 15° giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea
Regionale elettiva ed avrà luogo entro i successivi 30 giorni ed entro il mese
di marzo. Ogni Presidente o delegato che lo sostituisca,
oltre alla propria A.S.A. , ne può rappresentare per delega scritta un’altra,
se all’Assemblea partecipano con diritto al voto più di
ARTICOLO 36
PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA Il perseguimento del fine di
ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti
Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti
dall'ordinamento giuridico - sportivo,
l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair
play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito
sportivo, all'uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica che verbale,
alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantite con l'istituzione
di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio
nazionale. Gli organi di Giustizia sportiva hanno piena e completa autonomia.
E’ sancito il principio dell'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto
di difesa, la facoltà di ricusazione del Giudice, nei casi di legittima
suspicione, e la possibilità di revisione del giudizio
nonché
ARTICOLO 37
DECISIONE DEFINITIVA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARILe controversie che contrappongono in ultima istanza SOGGETTI FEDERALI, saranno risolte transitoriamente dal consiglio federale, salvo possibilità d’accesso alla camera arbitrale del C.O.N.I. Il Ricorso definitivo al Consiglio Federale, dovrà essere presentato entro trenta giorni dall’ultima sentenza. L'Istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione Federale di ultimo grado o, comunque, non soggetta ad impugnazione.
ARTICOLO 38
IL PROCURATORE FEDERALE Il
Procuratore Federale ed il suo sostituto sono nominati dal Consiglio Federale
su proposta del Presidente Federale e durano in carica quattro anni. Al
Procuratore Federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti
davanti agli Organi di Giustizia Federale . Il
Procuratore Federale, su denuncia degli interessati
tramite
ARTICOLO 39
L'UFFICIO DEL GIUDICE UNICO L'Ufficio del Giudice Unico è l'organo di primo grado con competenze su tutti i procedimenti instaurati a seguito di infrazioni disciplinari e di infrazioni meramente tecniche. Lo stesso è composto dal Giudice Unico e da uno o più supplenti.I Componenti l'Ufficio del Giudice Unico sono nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ciascun quadriennio e durano in carica per il medesimo.
ARTICOLO 40
COMMISSIONE D'APPELLO La Commissione d'Appello è organo di seconda istanza. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ciascun quadriennio e durano in carica per il medesimo periodo.Il Presidente della Commissione d'Appello viene eletto tra i tre componenti della Commissione nella prima riunione, che viene convocata dal Presidente della Federazione entro quindici giorni dalla formazione dell'Organo.La Commissione d'Appello è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi membri ed assume le proprie decisioni a maggioranza.Il giudizio disciplinare si svolge con le modalità previste dal Regolamento di Disciplina.La Commissione d'Appello può proporre al Consiglio Federale modifiche ed integrazioni al Regolamento di Disciplina.
ARTICOLO 41
ALTRI ORGANISMI - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA 1 Il Collegio degli Ufficiali di Gara, inquadra gli Ufficiali e ne disciplina l’attività.La composizione, la durata e le funzioni del Collegio sono disciplinati dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale approvato dal Consiglio Federale.Gli Ufficiali di Gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla F.I.S.D.A. e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità;Gli Ufficiali di Gara sono riuniti in gruppo dalla F.I.S.D.A. ;Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà , imparzialità e indipendenza di giudizio
ARTICOLO 42
IL SEGRETARIO GENERALE - FUNZIONIIl
Segretario Generalecoordina e dirige gli uffici che
compongono
ARTICOLO 43
REQUISITI PER LE CARICHE FEDERALI Per poter ricoprire cariche elettive federali occorre:Essere cittadini italiani ad avere raggiunto la maggiore età. Non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dei pubblici uffici superiori ad un anno ;Gli atleti ed i tecnici debbono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni alla Federazione. Tale requisito non è richiesto per il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli Organi di Giustizia. I membri effettivi elettivi ed i supplenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre a possedere i requisiti già indicati nel primo comma, devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi Internazionali riconosciuti.. Non avere quale fonte di reddito attività commerciale direttamente riferentesi alla F.I.S.D.A. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica. Per ricoprire le cariche di membro degli Organi di Giustizia sportiva, oltre ai requisiti già indicati al primo comma, fatta eccezione per il punto c), occorre aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza. E’ ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
ARTICOLO 44
CANDIDATURA PER LE CARICHE FEDERALI Chi intende concorrere a rivestire cariche federali elettive deve porre la propria formale candidatura, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea, secondo le procedure stabilite dal Regolamento Organico.
ARTICOLO 45
INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI In caso di dimissioni degli Organi elettivi della Federazione, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo e cioè in numero inferiore alla metà più uno, si procede alla integrazione dell'Organo chiamando a far parte dello stesso i membri che nell'ultima elezione risultino i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo componente risultato eletto. Ove non fosse possibile le integrazioni si effettueranno nella prima Assemblea utile; nel caso che questa sia stata celebrata di recente, dovrà essere indetta una Assemblea Straordinaria entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e dovrà essere tenuta entro i successivi trenta giorni.
ARTICOLO 46
INCOMPATIBILITÀ La qualifica di componente degli Organi centrali e’ incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione. Le cariche di Presidente Federale, di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale. Le qualifiche di Presidente Federale e Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva nazionale in organismi riconosciuti dalla F.I.S.D.A. E’, inoltre ,incompatibile con le cariche federali e sociali, la qualifica di Giudice di gara , qualora i detti soggetti siano in attività di servizio continuativo. A livello di cariche sociali l’incompatibilità’ sussiste nei soli ruoli nazionali. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dai commi precedenti, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni; trascorso tale termine, senza che l'opzione sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica federale verificatasi per ultima in ordine di tempo..
ARTICOLO 47
IL PRESIDENTE ONORARIO L'Assemblea Federale su proposta del Consiglio Federale può procedere alla proclamazione del Presidente Onorario della Federazione tra coloro che si sono particolarmente distinti per aver svolto un'attività proficua e piena di successi nell'interesse e per la promozione dello sport del Pentathlon e della Federazione.
ARTICOLO 48
PATRIMONIO Il patrimonio della F.I.S.D.A. è costituito dai fondi di riserva, beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, investimenti ed immobili. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento e tutte le somme che pervengono alla F.I.S.D.A. senza specifica destinazione.
ARTICOLO 49
ENTRATE Le entrate della F.I.S.D.A. sono costituite:a) dai contributi di Enti;b) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;c) dai proventi delle manifestazioni sportive;d) dalla gestione dei servizi;e) da donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, enti o società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;f) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ad affiliati.
ARTICOLO 50
ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario della F.I.S.D.A. coincide con l'anno solare e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 51
GESTIONE FINANZIARIA La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, approvato dal Consiglio Federale nei, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale. Va altresì trasmesso con le procedure ed ai fini dell'approvazione di cui al comma precedente, anche il Conto Consuntivo, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dall'assemblea, corredato del pari con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.
ARTICOLO 52
VINCOLO DI GIUSTIZIA I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.S.D.A. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutte le A.S.A. dei tesserati e comunque dei soggetti della F.I.S.D.A. Gli affiliati e i tesserati si impegnano a non adire ad altre Autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della F.I.S.D.A. Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe al vincolo di giustizia. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivato. Il Consiglio Federale, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
ARTICOLO 53
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE Gli affiliati e tutti i tesserati della F.I.S.D.A. riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi del Codice di Procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale di Organi Federali di Giustizia. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due Membri; questi ultimi, nominati da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente nell'ipotesi di un arbitro di parte non designato, lo stesso dovrà essere nominato dal Giudice Unico. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Giudice Unico. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano inappellabilmente e con le modalità stabilite nel Regolamento di Giustizia. Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria della F.I.S.D.A. che ne deve dare, altresì tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
ARTICOLO 54
ANNO SPORTIVO FEDERALE L'anno sportivo federale coincide con l'anno solare.
ARTICOLO 55
MODIFICHE DELLO STATUTO Le proposte di modifica allo Statuto determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto. Il Consiglio Federale verificata la ritualità della richiesta indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. I Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto sono necessari almeno i 50% (arrotondamento per difetto) di tutti gli aventi diritto a voto per quanto riguarda il quorum costitutivo; il quorum deliberativo, invece, è rappresentato dal voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte degli Organi competenti.
ARTICOLO 56
PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE La proposta di scioglimento della F.I.S.D.A. può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto a voto. Tale assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione della proposta di scioglimento è necessaria una deliberazione assunta con almeno i 4/5 degli aventi diritto a voto ai sensi del primo comma. Ai sensi dell'art. 21 del c.c., l'Assemblea delibera sullo scioglimento e sulla devoluzione del Patrimonio con il quorum di cui sopra.
ARTICOLO 57
DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE Le norme attinenti alla lotta al doping ad al regolamento di giustizia sono ispirati a quelli impartiti dal C.O.N.I. per le Federazioni già riconosciute. Tutte le altre normative sono rimesse all'approvazione del Consiglio Federale della F.I.S.D.A.