F.I.S.D.A.

Federazione Italiana Sport Dell’Acqua

 

STATUTO

DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA

 

 

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE La Federazione Italiana Sport Dell’Acqua (F.I.S.D.A.) è costituita dalle Associazioni, Società ed Enti affiliate che svolgono attività sportiva organizzata e gestita dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  (al momento della stesura di questo statuto sono: lo Waterbasket, Beach Waterbasket e Spiagge sicure con lo sport e la relativa finalità di creare un proprio albo riconosciuto di “assistenti e vigilanti delle acque aperte e in bacini delimitati” con formazione al salvataggio, al soccorso e alla gestione degli impianti Acquatici e delle acque libere per la divulgazione degli sport compatibili anche non propriamente Acquatici sulle spiagge di mare, fiumi, laghi, tutti rivolti ai maschi e alle femmine di tutte le età, ad esclusione di tutti gli sport che si praticano con uso di pinne). La Federazione inoltre potrà utilizzare ogni mezzo consentito per la Promozione dello Sport Acquatico in particolare e di tutto lo sport in generale, con l'osservanza delle norme sul dilettantismo ispirate dal C.I.O, ed è estranea ad ogni influenza religiosa, politica o razziale.La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  è associazione senza scopo di lucro e si attiene al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d’uguaglianza e pari opportunità. L’ordinamento federale è ispirato a principi di democrazia interna. La Federazione gode di autonomia tecnico organizzativa e di gestione e come tale è l'unico organismo a disciplinare  le proprie attività sportive nel territorio nazionale ed a rappresentare detti sport in campo internazionale. La Federazione Italiana Sport Dell’Acqua (F.I.S.D.A.) è costituita dalLe Associazioni, Società ed Enti affiliate che svolgono attività sportiva organizzata e gestita con l'osservanza delle norme sul dilettantismo emanatale dal C.I.O, ed è estranea ad ogni influenza religiosa, politica o razziale.La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  è associazione senza scopo di lucro e si attiene al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d’uguaglianza e pari opportunità. L’ordinamento federale è ispirato a principi di democrazia interna. La Federazione gode di autonomia tecnico organizzativa e di gestione e come tale è l'unico organismo a disciplinare gli sport che rappresenta sul territorio nazionale ed a rappresentare detti sport in campo internazionale.

ARTICOLO 2

FINI ISTITUTIVI La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  nel territorio nazionale; inoltre l'attuazione di programmi di formazione degli allievi (tramite scuole di sport acquatico), atleti e dei tecnici nonché lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alle pratiche per ogni tipo di utile  riconoscimento e la partecipazione alle Olimpiadi. La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  potrà per il proprio finanziamento e per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, gestire iniziative di qualsiasi genere anche commerciali, compresa la vendita di materiali con proprio logo, concessione di diritti, gestione impianti, attività immobiliare attinente all’attività sportiva, gestione di punti di ristoro presso impianti o sedi Federali e quant’altro rientri nelle attività consentite dalla legge.

ARTICOLO 3

SEDE - DURATA La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  ha sede in Firenze.La sua durata è illimitata.Per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali nell'ambito del territorio nazionale, la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  si avvale di organi periferici così come previsto dal presente Statuto.

ARTICOLO 4

NORMATIVE FEDERALI 1) L’attività della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  è disciplinata:dal presente Statuto emanato ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 242 del 23.07.99 ed approvato dagli organi competenti;b) dal Regolamento Organico;c) dal Regolamento Tecnico;d) dal Regolamento di Giustizia;e) dal Regolamento Federale di contro il Doping;f) Regolamento di Amministrazione e contabilità;g) dal Regolamento degli Ufficiali di Gara;h) dalle normative di carattere generale emanate dal Consiglio Federale. 2) I Regolamenti Federali, di cui al precedente comma, sono emanati dal Consiglio Federale.

ARTICOLO 5

AFFILIATI Le Associazioni, Società ed Enti che hanno come fine quello di praticare gli sport organizzati e gestiti dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  , per poter svolgere la propria attività devono essere riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Federale e richiedere ed ottenere l'affiliazione alla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA (F.I.S.D.A.)  Le Associazioni, Società ed Enti che richiedono l'affiliazione alla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  non debbono avere scopo di lucro. Il loro Statuto deve prevedere organi direttivi interni eletti democraticamente dall'Assemblea dei Soci. Le Associazioni, Società ed Enti che richiedono l'affiliazione alla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  devono depositare presso la Segreteria della Federazione il proprio Atto Costitutivo e lo Statuto. Lo Statuto ed i Regolamenti interni dovranno essere approvati dal Consiglio Federale (C.F.).Ugualmente dovranno essere approvate dal C.F.  tutte le eventuali modifiche che dovessero essere apportate agli atti stessi. Le A.S.A. debbono avere la sede sportiva nel territorio Italiano, la sede legale può anche essere in un altro stato dell'Unione Europea Per ottenere l'affiliazione e la riaffiliazione. Le Associazioni, Società ed Enti debbono farne richiesta, indirizzata al C.F. , da redigersi su appositi moduli, allegando tutta la documentazione ivi indicata. L'esistenza di norme nello Statuto del Gruppo Sportivo che prevedano l’esclusione di ogni fine di lucro. Le Associazioni, Società ed Enti, sono di seguito indicati con la denominazione comune di Associazione Sportive Affiliate - A.S.A. Sono previste anche adesioni da parte di organizzazioni diverse (Stabilimenti Balneari stagionali o simili) che collaborano con la Federazione allo scopo di divulgare gli sport di competenza della Federazione Italiana Sport Dell’Acqua, organizzando corsi di base e promozione sportiva. Tutte le A.S.A. cessano di far parte della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  nei seguenti casi:a) recesso;b) scioglimento volontario;c) mancata riaffiliazione annuale;d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;e) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione;f) radiazione per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, comminata dagli Organi di Giustizia Federali;g) inattività agonistica per due stagioni sportive consecutive; in tale ipotesi la società dovrà affiliarsi ex novo perdendo l'anzianità fino allora maturata.

ARTICOLO 6

DIRITTI DEGLI AFFILIATI Le A.S.A. hanno diritto:- a partecipare alle Assemblee Federali- a partecipare all'attività agonistica- a partecipare a tutte le attività federali. Le A.S.A. hanno diritto inoltre di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA (F.I.S.D.A.) 

ARTICOLO 7

RIAFFILIAZIONE Gli affiliati dovranno provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

ARTICOLO 8

TESSERATI Fanno parte e sono tesserati alla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  i dirigenti federali, i dirigenti, i medici e gli atleti delle A.S.A. , i giudici, i tecnici, il Presidente Onorario e tutti coloro che, nell'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari, svolgono attività nell'ambito della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA (F.I.S.D.A.)  Il tesseramento degli atleti, dei medici, dei Dirigenti è valido solo dopo l'accettazione della relativa domanda di affiliazione o di riaffiliazione; il tesseramento dei Dirigenti Federali è valido all'atto della elezione o della nomina; il tesseramento dei Giudici e dei tecnici è valido a seguito di inquadramento nei rispettivi ruoli federali; il tesseramento del Presidente Onorario è valido al momento della proclamazione da parte della Assemblea Nazionale. I tecnici sono tesserati nei rispettivi ruoli tecnici ed operano nelle ASA Gli atleti sono distinti nelle seguenti categorie maschili e femminili:- Esordienti "A" e "B"- Ragazzi- Allievi- Juniores- Seniores

ARTICOLO 9

DOVERI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI Tutti gli affiliati e tesserati della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  sono tenuti a rispettare i principi di lealtà e correttezza sportiva e ad osservare le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite nelle singole sfere di specifica competenza dagli organi della Federazione, accettandone ed eseguendone tutte le decisioni ed impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio. Gli atleti e i tecnici selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito. Essi devono, inoltre, rispettare le regole del dilettantismo, nonché le norme stabilite in materia dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  nei Regolamenti e Carte Federali. Gli affiliati ed i tesserati della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  che contravvengono, per una qualsiasi ragione a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione, sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare secondo quanto stabilito dalle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Disciplina Federale. Sono fatti salvi in ogni caso i mezzi di impugnativa e difesa espressamente previsti dal Regolamento di Disciplina Federale. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali Italiane.

ARTICOLO 10

DIRITTI DEI TESSERATI I tesserati hanno diritto di:a) partecipare all'attività federale attraverso le rispettive Società ed Organismi affiliati;b) indossare la divisa sportiva federale osservando le disposizioni emanate dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  in materia;c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali. Hanno diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici alle assemblee nazionali , regionali e provinciali:1) gli atleti, aventi cittadinanza italiana , o comunitari (purché residenti in Italia), e maggiorenni, tesserati presso affiliati aventi diritto al voto. 2) i tecnici, aventi cittadinanza italiana, o comunitari (purché residenti in Italia), maggiorenni, iscritti all’albo federale e tesserati presso affiliati aventi diritto al voto

ARTICOLO 11

TESSERAMENTO - DURATA E CESSAZIONE Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al regolamento organico. Il vincolo sportivo dell'atleta con le ASA di appartenenza ed il tesseramento scadono al termine dell'anno solare.. Il tesseramento cessa:a) Per dimissioni volontarie;;b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; o per cessazione di appartenenza alla Federazione da parte dell'affiliato. c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;d) nei casi previsti dall'art. 5, comma 10.

ARTICOLO 12

RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E RAPPRESENTANTI DEI TECNICI I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono coloro che, eletti in assemblee degli affiliati aventi diritto a voto, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali. Il rappresentante atleta è eletto dall’Assemblea di ciascun affiliato appositamente convocata, il cui collegio elettorale deve essere formato soltanto da atleti .Il rappresentante tecnico e’ eletto dall’Assemblea di ciascun affiliato, appositamente convocata, il cui collegio elettorale deve essere formato soltanto da tecnici. Le Assemblee di cui ai commi 2 e 3 devono svolgersi entro il quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento della relativa Assemblea Nazionale. Regionale e Provinciale di cui al comma 1;Il Collegio elettorale in ambito societario si compone alla data d’indizione della rispettiva Assemblea Federale. A cura della Segreteria Federale verrà inviato apposito elenco dei tesserati, atleti e tecnici, aventi diritto di voto. La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  si avvarrà dei suoi organi periferici per il coordinamento delle Assemblee Societarie stesse, secondo quanto previsto dal Regolamento Federale.

CAPO I TITOLO III ORGANI FEDERALI

 

ARTICOLO 13

ORGANI FEDERALI Per il proprio funzionamento la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA  prevede l'istituzione di Organi Centrali e Periferici e di Giustizia Sportiva. Sono Organi Centrali della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA (F.I.S.D.A.)  :a) L'Assemblea Nazionale b) Il Presidente Federale c) Il Consiglio Federale d) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Sono Organi Periferici della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA (F.I.S.D.A.)  :a) L'Assemblea Regionale b) Il Presidente Regionale c) Il Comitato Regionale d) Il Delegato Regionale g) L'Assemblea Provinciale h) Il Presidente del Comitato Provinciale i) Il Comitato Provinciale l) Il Delegato del Comitato Provinciale Sono Organi di Giustizia Sportiva della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA (F.I.S.D.A.)  :a) Il Procuratore federale b) l’Ufficio del Giudice Unico c) la Commissione d'Appello

 

                              

ARTICOLO 14-

ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DIRITTO DI VOTO

 

L’Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria o straordinaria; e può essere elettiva e non elettiva.

L’Assemblea Ordinaria Elettiva è composta dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o da loro delegati e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. L'Assemblea Ordinaria elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.

L’Assemblea Nazionale non elettiva e’ composta dai legali rappresentanti o loro delegati degli affiliati e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto. L'Assemblea Nazionale non elettiva è composta:

Dai legali rappresentanti in carica delle ASA rappresentanti 7 voti nominali

Dai rappresentanti degli atleti delle ASA rappresentanti 2 voti nominali

Dai rappresentanti dei tecnici delle ASA rappresentanti 1 voto nominali

L’Assemblea Ordinaria non elettiva si riunisce per l’approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ciascun anno. Quando particolari esigenze lo richiedono, l’Assemblea ordinaria non elettiva può essere convocata entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio Federale.

Salvo i casi statutariamente previsti, le Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione a mezzo avviso spedito per raccomandata o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento della convocazione, almeno trenta giorni prima del giorno della celebrazione, trasmesso a tutti gli aventi diritto al voto. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l’affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell’Assemblea.

Ogni affiliato, ai fini di cui ai commi precedenti, esprime al proprio interno, oltre al proprio legale rappresentante, i rappresentanti delle categorie degli atleti e dei tecnici. Ad ogni affiliato avente diritto di voto, sono riconosciuti 10 voti nominali di base. I 10 voti nominali di base saranno così suddivisi: 7 al legale rappresentante dell’affiliato, 2 al rappresentante degli atleti, ed 1 al rappresentante dei tecnici. In assenza di atleti maggiorenni, i voti nominali di base di pertinenza di costoro, saranno assegnati al rappresentante legale dell’affiliato.

L’Assemblea Nazionale straordinaria e’ convocata ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno; qualora ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale; a seguito della motivata richiesta di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.

L'Assemblea Straordinaria deve, inoltre, essere convocata per:

Per deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione Italiana Sport Dell’Acqua.

Per integrare o rinnovare gli organi Federali centrali nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;

Per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

E’ competente alla convocazione l’organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie dallo stesso indicate..

L’Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un’Assemblea Nazionale Ordinaria.

ARTICOLO 15

VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

Le Assemblee Nazionali ordinarie non elettive (art. 14 - punto 3 - primo comma) sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le Assemblee ordinarie elettive sono valide in prima convocazione con la presenza del 65% degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con una presenza degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 30% dei voti totali disponibili.

Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite con una presenza degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 51% dei voti totali disponibili.

Tutte le deliberazioni, ad eccezione dello scioglimento della Federazione sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Il Consiglio Federale nomina la Commissione Verifica Poteri scelta al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche Federali elettive nell’Assemblea nella quale vengono chiamati ad operare. Analogamente sarà l’organo legittimato ad indire l’Assemblea che nominerà la Commissione Verifica Poteri per le Assemblee Regionali e per tutte le Assemblee Straordinarie.

5.1 - La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti e dal Segretario che non ha diritto al voto.

5.2 - In caso di dimissioni o impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il numero minimo suindicato, il Consiglio Federale provvede, in qualsiasi momento alle sostituzioni.

L’Assemblea, prima dell’inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina del Presidente, del Vice presidente dell'Assemblea e degli scrutatori che non potranno essere individuati tra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali.

ARTICOLO 16

ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

L’Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva vota il bilancio consuntivo dell’esercizio federale trascorso con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Delibera, inoltre, sugli altri argomenti inseriti nell’ordine del giorno.

Gli argomenti proposti dagli aventi diritto saranno inseriti all’ordine del giorno con le modalità previste dal Regolamento Organico.

Qualora l'Assemblea non approvi il Bilancio di cui al primo comma dovrà essere celebrata entro novanta giorni dall'evento un'Assemblea Straordinaria per la discussione dei punti del bilancio non approvati. In caso di ulteriore reiezione si avrà la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale, che rimangono in carica per l'ordinaria Amministrazione. Entro sessanta giorni dall'evento dovrà essere convocata, ed entro i successivi trenta dovrà essere celebrata, un'Assemblea Straordinaria, per il rinnovo delle cariche Federali.

ARTICOLO 17

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

1 L’assemblea Nazionale elettiva, che si tiene entro il 15 marzo dell’anno successivo la disputa dei giochi Olimpici estivi a partire dal 2008, elegge con votazioni separate e successive,

 

Il presidente della Federazione;

DIECI Consiglieri Federali dei quali :

N. 7 componenti in rappresentanza degli affiliati;

N. 2 componenti in rappresentanza degli atleti;

N. 1 componente in rappresentanza dei tecnici ;

Il Collegio dei revisori dei conti;

d) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno;

2 L’Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva

a) Entro il 30 Aprile di ciascun anno (art. 14-b) discute ed approva il bilancio di esercizio dell’anno precedente, accompagnato dalle relazioni del Presidente, del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti sull’andamento contabile ed amministrativo;

b) discute ed approva gli indirizzi tecnico-organizzativi e finanziari della Federazione per l’esercizio dell’anno in corso;

c) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari e benemeriti;

delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

 

ARTICOLO 18

L’ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

 

1.1 L'Assemblea deve essere convocata in riunione straordinaria su iniziativa del Presidente, nei casi previsti dal presente Statuto, ovvero su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale o su richiesta dalla metà più uno di tutti gli aventi diritto a voto

Fa eccezione la richiesta di Assemblea Straordinaria per la proposta di scioglimento della Federazione di cui all'art. 56.

 

In tal caso la richiesta deve pervenire da almeno i quattro quinti degli aventi diritto al voto.

 

L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale

delibera in ordine allo scioglimento ed in ordine alla devoluzione del patrimonio.

delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Procede a nuove elezioni per il rinnovo delle cariche ove necessario.

 

 

L'Assemblea Nazionale straordinaria , previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto, per la sua validità può essere convocata anche in concomitanza di un Assemblea Nazionale Ordinaria.

Sono comunque ammesse con diritto al voto nella composizione - prevista dall'art. 14 comma 2 - anche le A.S.A. di nuova costituzione che abbiano maturato i 12 mesi di affiliazione alla data dell'assemblea e che abbiano svolto nel frattempo attività agonistica ai sensi dell'articolo 21.

L'Assemblea Straordinaria richiesta dalle A.S.A. deve essere indetta entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta alla Federazione, a mezzo lettera raccomandata, l'ultima domanda valida per raggiungere il numero minimo necessario e deve tenersi nei successivi trenta giorni.

E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

 

ARTICOLO 19

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE E DIRITTO DI VOTO

 

All’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e all’Assemblea Nazionale Straordinaria partecipano i Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati, i rappresentanti degli atleti aventi diritto a voto, i rappresentanti dei tecnici aventi diritto al voto.

Partecipano, senza diritto al voto: il Presidente della F.I.S.D.A. , i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, ed i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, i Membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti delle Commissioni Federali, I Presidente degli Organismi Tecnici. Tutti costoro, né direttamente né per delega, possono rappresentare affiliati aventi diritto a voto.

Possono assistere: l’organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, i membri degli Organi di Giustizia, i tesserati onorari e benemeriti, i Presidenti o loro rappresentanti (purché componenti del Consiglio Direttivo) degli affiliati non aventi diritto al voto, nonché gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare.

La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed a chiunque non sia in regola con le quote associative,

La partecipazione con diritto al voto è riconosciuta:

attraverso i loro Presidenti, agli affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell’Assemblea stessa, che abbiano svolto attività agonistica (art. 21);

ai rappresentanti degli atleti maggiorenni e tesserati presso gli affiliati aventi diritto a voto.

ai rappresentanti dei tecnici (istruttori e/o allenatori) iscritti all’Albo federale e tesserati presso affiliati aventi diritto di voto.

Ciascun rappresentante di affiliati, nelle assemblee elettive, può essere portatore di due deleghe oltre quella derivante dalla sua appartenenza all’affiliato.

Ciascun delegato potrà rappresentare soltanto affilati della propria regione .

Il rappresentante di un affiliato non avente diritto a voto non può essere portatore di delega di altro affiliato avente diritto a voto.

I rappresentanti di atleti e di tecnici non possono essere portatori di deleghe. In caso di assenza, possono essere sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive Assemblee nelle quali sono stati votati

Possono assistere, senza diritto di voto o di essere portatori di delega un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale, gli Affiliati non aventi diritto al voto e chiunque altro la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio Federale.

Funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario Generale della F.I.S.D.A. o altra persona designata dall’Assemblea.

ARTICOLO 20

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE NAZIONALI ORDINARIE ELETTIVE E STRAORDINARIE

 

Per ogni argomento inserito nell’Ordine del Giorno dei lavori assembleari e per l’elezione del Presidente della Federazione, dei componenti il Consiglio Federale e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, , il diritto di voto è così attribuito:

 

a) ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati spettano 7 voti nominali

b) ai Rappresentanti degli Atleti, degli affiliati, spettano 2 voti nominali;

c) ai Rappresentanti dei Tecnici, degli affiliati, spetta 1 voto nominale;

Per l’elezione dei componenti il Consiglio Federale risulteranno eletti:

Il primo nella graduatoria di preferenze della lista elettorale dei tesserati tecnici,

I primi due della lista elettorale dei tesserati atleti

I primi sette della lista elettorale riguardante tutti gli altri tesserati della F.I.S.D.A. .

Per ognuno dei dieci voti nominali di spettanza di ogni A.S.A. , potranno essere espresse un numero di preferenze proporzionali a quanto indicato nel comma quattro sub a) del presente articolo

Le votazioni, nelle assemblee ordinarie e straordinarie possono avvenire per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano e a scrutinio segreto

Nelle Assemblee elettive, sia ordinarie che straordinarie le votazioni avvengono per scrutinio segreto e ciascun avente diritto a voto potrà esprimere:

Per i Consiglieri in rappresentanza degli affiliati fino a n. SETTE preferenze;

Per i Consiglieri in rappresentanza degli atleti fino a n. DUE preferenze

Per i Consiglieri in rappresentanza dei tecnici UNA sola preferenza

Nelle assemblee ordinarie per l'approvazione del Bilancio la votazione avviene per appello nominale;

La nomina del Presidente, del Vice Presidente dell'Assemblea e degli scrutatori avviene per acclamazione ed all'unanimità.

ARTICOLO 21

ATTRIBUZIONE DEI VOTI

 

Ogni A.S.A. dispone di un voto unico, pari a voti 10 nominali così ripartiti:

a) ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati n. 7 voti nominali

b) ai Rappresentanti degli Atleti, degli affiliati, n. 2 voti nominali;

c) ai Rappresentanti dei Tecnici, degli affiliati, n. 1 voto nominale;

In qualsiasi tipo di votazione il diritto al voto è riconosciuto a tutte le Società Sportive che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive comprese nell’arco dei suddetti 12 mesi, abbiano svolto con carattere continuativo, effettiva attività agonistica, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia Campionato Nazionale, Regionale, e Provinciale portato regolarmente a termine, iscritto nel calendario ufficiale della Federazione.

ARTICOLO 22

VERIFICA DEI POTERI

 

La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all'Assemblea Federale Nazionale Ordinaria e Straordinaria e del diritto di voto, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta dalla Commissione Verifica Poteri.

I Componenti della Commissione Verifica Poteri e gli Scrutatori, sia nelle Assemblee Nazionali che in quelle Regionali, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche Federali oggetto di elezioni nella stessa Assemblea.

ARTICOLO 23

IL PRESIDENTE FEDERALE

 

Il Presidente Federale ha la legale rappresentanza della Federazione.

Sovrintende a tutta l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali alla competenza di altri Organi e di Uffici della Federazione.

Al Presidente spetta in particolare:

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigilare sull'esecuzione delle delibere adottate;

b) convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;

c) sottoscrivere gli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dal Regolamento Organico alla competenza di altri organi, o delegarne la firma;

d) adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione;

e) la concessione di un provvedimento di grazia quando risulti scontata almeno la metà della pena, ed in caso di radiazione, siano decorsi almeno tre anni dall'adozione della sanzione definitiva.

E' responsabile unitamente al Consiglio Federale nei confronti dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.

Le funzioni esclusive del Presidente non sono delegabili.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, anche susseguente ad un suo impedimento temporaneo, si ha la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale, con indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni a cura del Vice-Presidente, incaricato della reggenza temporanea, e da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Se il Presidente presenta le dimissioni si ha l'immediata decadenza di tutto il Consiglio Federale e l'ordinaria amministrazione spetta al Consiglio Federale unitamente al Presidente sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria all'uopo convocata nei termini precedentemente indicati.

 

ARTICOLO 24

IL CONSIGLIO FEDERALE: COMPOSIZIONE Il Consiglio Federale è composto:a) dal Presidente Federale che lo presiede;b) da 10 Consiglieri eletti dall'assemblea elettiva per quanto previsto agli art. 14 e seguenti di cui:Uno eletto dalla lista dei tecnici eleggibili;Due eletti dalla lista degli atleti eleggibili Sette eletti dalla lista di tutti gli altri tesserati eleggibili.  ARTICOLO. 25 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI 1 Il Consiglio Federale si riunisce:a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;b) quando ne sia avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi membri2 Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti3 Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali. 4 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell’anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 6 Consiglieri5 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. 6 Funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione.

ARTICOLO 26

COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE 1 Il Consiglio Federale dirige ed amministra l’attività della Federazione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall’Assemblea Nazionale e ne cura l’attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali. In particolare:realizza i fini di cui all’art. 2 del presente Statuto;elegge alla prima riunione al suo interno su proposta del Presidente un Vice Presidente;designa su proposta del Presidente i quattro rappresentanti della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA (F.I.S.D.A.)  , di cui almeno un atleta ed un tecnico, che devono entrare a far parte del collegio di cui all’art. 9 comma 1 del Decreto Legislativo n. 242 del 23/07/99 così come previsto della lettera b, allo stesso modo nel quale si devono comportare le Federazioni Sportive Nazionali già riconosciute dal C.O.N.I. . amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il Conto Consuntivo, rimettendolo all’Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva per l’esame e la conseguente approvazione;emana i regolamenti federali e le successive modificazioni;vigila sull’osservanza dello Statuto e delle norme federali;delibera, su proposta del Collegio degli Ufficiali di Gara, il regolamento arbitrale e le relative variazioni;ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente, verificando se nei casi sottopostigli sussistevano gli elementi dell’estrema urgenza, tali da legittimare l’intervento;delibera sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle società, delle associazioni e degli altri organismi sportivi;delibera gli importi delle tasse di iscrizione alle gare e delle indennità da liquidare alle società, alle associazioni e agli altri organismi sportivi affiliati per le squadre partecipanti;determina gli importi delle tasse dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado;stabilisce le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento alla Federazione;designa i tesserati onorari e benemeriti da proporre all’Assemblea Nazionale;delibera, in sede definitiva, sui ricorsi contro il rifiuto del nulla osta per il trasferimento degli atleti tra società, associazioni o organismi sportivi appartenenti a Regioni diverse;compila l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale,esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali e Provinciali per l’elezione dei Presidenti e degli Organi Direttivi dei Comitati Regionali e Provinciali;provvede alla nomina, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale, del Delegato Provinciale e alla revoca in caso di mancato funzionamento del medesimo;provvede, nelle ipotesi previste dall’art. 34 del presente Statuto, alla nomina del Delegato Regionale e alla sua eventuale revoca;provvede, in caso di gravi disfunzioni, allo scioglimento dei Consigli dei Comitati Regionali e Provinciali nominando un commissario straordinario (Vedi art. 33 e 35 lett. B));nomina l’organo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara e può revocarlo con atto motivato;nomina i tecnici (istruttori, allenatori, e maestri) per l’iscrizione nell’apposito albo;nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari;concede l’amnistia e l’indulto, prefissando i limiti del provvedimento;esamina, a norma dei regolamenti di gara, i programmi delle gare a carattere nazionale, vi apporta le modifiche ritenute opportune, li approva o nega l’approvazione quando non siano conformi ai regolamenti tecnici;compila il calendario delle gare nazionali ed interregionali, approva il calendario delle gare;indice i Campionati d’Italia e altre competizioni di rilevanza nazionale;disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l’eventuale nomina di allenatori nazionali;provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto. Delibera sulle previsioni dei fondi da assegnare per il funzionamento dei Comitati Regionali e Provinciali

ARTICOLO. 27

DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza dell’intero Consiglio Federale. In caso di dimissioni del Presidente, l’intero Consiglio resta in carica per l’ordinaria amministrazione unitamente al Presidente fino allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dall’evento per il rinnovo delle cariche e che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni. In caso di impedimento definitivo del Presidente, l’Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e tenuta, negli stessi termini, dal Vice-Presidente già incaricato della reggenza temporanea. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l’ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale straordinaria da convocarsi nei termini di cui al comma 2.Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili. In caso di vacanze, determinatesi per qualsiasi motivo non contemporaneamente nell’arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri Federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente. Al Presidente spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi nei termini di cui al comma 2 del precedente articolo. La decadenza del Consiglio Federale comporta in ogni caso la decadenza del Presidente Federale, ad eccezione dell'ipotesi di vacanze, non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri;La decadenza del Consiglio Federale non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti né agli organi di giustizia.

ARTICOLO 28

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 1 In ogni caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell’intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti per le rispettive categorie e che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti.. 2 Nell’ipotesi in cui l’integrazione non fosse possibile si dovrà procedere alla convocazione di una Assemblea Nazionale straordinaria.

ARTICOLO 29

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo Amministrativo della Federazione. E' composto da cinque membri effettivi e tre supplenti. Il Presidente del Collegio, due membri effettivi e due supplenti sono eletti dall’Assemblea Nazionale. Il Collegio resta in carica per il quadriennio olimpico. In relazione al numero dei voti conseguiti i primi due maggiormente suffragati assumono le cariche di membri effettivi, il quarto ed il quinto quello di membri supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.S.D.A. ;c) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;e) approntare la relazione a corredo del conto consuntivo;f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie in materia amministrativa;g) esaminare i conti resi dai funzionari delegati. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Uffici federali e presso gli Organi Periferici della F.I.S.D.A.  Le risultanze delle ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere rese note al Presidente Federale per la assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno, almeno quattro volte l'anno con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta. Deve essere invitato, a cura della Segreteria Federale, a tutte le riunioni del Consiglio Federale e di tutti gli altri organi della F.I.S.D.A. che adottano provvedimenti amministrativi. I membri supplenti intervengono alle riunioni degli organi deliberanti nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale - salvo i casi di forza maggiore - è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza alla riunione. Delle riunioni del Collegio deve essere redatto un verbale sottoscritto dagli intervenuti da presentare al Presidente Federale. Sono dichiarate causa di decadenza del mandato ricevuto dai Revisori dei Conti:Assenza ingiustificata alle Assemblee;Assenza ingiustificata, durante l'esercizio sociale, a due riunioni del Consiglio Federale, a due riunioni del Collegio stesso;La cancellazione o la sospensione dal Registro

ARTICOLO 30

SOSTITUZIONI NELL'AMBITO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio questo viene sostituito dal membro più anziano fino alla successiva Assemblea utile. In caso, invece, di sostituzione di membri effettivi, i supplenti subentrano in ordine di età. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea utile. Qualora l'Assemblea utile sia stata di recente celebrata, o qualora le vacanze siano in numero tale da compromettere la funzionalità dell'organo, sarà convocata entro 60 giorni e tenuta nei successivi 30 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria per le elezioni integrative.

ORGANI PERIFERICI

ARTICOLO 31 L'ASSEMBLEA REGIONALE L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle A.S.A. aventi diritto al voto, o loro delegati purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DELL’ACQUA (F.I.S.D.A.)  , con sede nella Regione; dai rappresentanti dei tecnici e degli atleti. Ogni Presidente o delegato che lo sostituisca, oltre alla propria A.S.A. , ne può rappresentare per delega scritta un’altra, se all’Assemblea partecipano con diritto al voto più di 20 A.S.A.I componenti dei Comitati Regionali compreso il Presidente, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali , i Delegati Regionali e Provinciali non possono rappresentare alcuna A.S.A. avente diritto al voto né direttamente né per delega. L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale. E' indetta dal Comitato stesso e convocata dal Presidente entro il 30 marzo di ogni anno. A seguito di motivata richiesta della metà più uno dei componenti il Comitato Regionale, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più uno degli aventi diritto a voto appartenenti alla regione deve essere indetta l'Assemblea Regionale in sessione straordinaria entro sessanta giorni. Alle Assemblee Regionali partecipano con diritto di voto i rappresentanti delle A.S.A. degli atleti e dei tecnici con sede nella Regione;Nel caso di una nuova costituzione di un Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale è convocata, dal Presidente Federale a seguito di delibera del Consiglio Federale, a mezzo lettera raccomandata spedita o consegnata a mano almeno 15 giorni prima della data stabilita per la celebrazione e contenente l'ordine del giorno. L'Assemblea Regionale Ordinaria:a) elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti del Comitato regionale;b) vota la relazione sulla gestione del Comitato regionale predisposta dal Comitato stesso;c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza anticipata del Comitato regionale a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili. Per gli atleti e tecnici, in caso di impedimento del rappresentante, è prevista la partecipazione, in qualità di supplente, del primo dei non eletti di ciascuna categoria.

ARTICOLO 32

IL PRESIDENTE REGIONALE Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica per il quadriennio olimpico. Rappresenta la F.I.S.D.A. nel territorio di competenza. E’ responsabile, unitamente al Comitato regionale, del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio federale. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale e, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea Regionale. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.S.D.A.

ARTICOLO 33

IL COMITATO REGIONALE Nelle Regioni in cui risultino affiliate alla F.I.S.D.A. almeno dieci A.S.A. , con diritto di voto, può essere costituito il Comitato Regionale eletto dall'Assemblea Regionale, convocata dal Presidente della F.I.S.D.A. Nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite , nelle altre regioni, agli organi periferici a livello regionale. Il Comitato Regionale è composto dal Presidente e da quattro membri dei quali uno deve essere rappresentante dei tecnici ed uno rappresentante degli atleti, sono tutti eletti dall'Assemblea Regionale, e restano in carica per la durata del quadriennio olimpico. Il Comitato Regionale ha i seguenti compiti:- opera secondo disposizioni quadro impartite dal Consiglio Federale;- attua, dirama e controlla l'esecuzione dei regolamenti e delle delibere federali;- propone alla Federazione il calendario delle attività federali regionali, inserendovi eventualmente le richieste di competizioni a livello interregionale o nazionale;- organizza le competizioni approvate dalla Federazione a livello provinciale, regionale e nazionale, comunicando i risultati direttamente alla Federazione. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale. Il Comitato Regionale può decadere o essere sciolto:Per Gravi irregolarità nella gestione;Per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo per constatata impossibilità di funzionamento. In tali casi il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Commissario Straordinario, il quale dovrà convocare entro 60 giorni l'Assemblea elettiva da tenersi entro i successivi 30 giorni per la ricostituzione degli organi.(vedi art. 27) Il Comitato Regionale, nel corso della sua prima riunione, elegge il Vice Presidente.

ARTICOLO 34

IL DELEGATO REGIONALE Nelle Regioni in cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma dell'art. 33, il Consiglio Federale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Regionale che dura in carica per il quadriennio olimpico. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

ARTICOLO 35

ASSEMBLEA PROVINCIALE Le Assemblee Provinciali sono composte da Presidenti delle "Società" e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici della stessa Provincia affiliati da almeno 12 mesi e che abbiano svolto effettiva attività agonistica federale o da un delegato del Presidente che sia membro del Consiglio Direttivo delle stesse. Sono presiedute da un Presidente all'uopo eletto per acclamazione all'unanimità. L'Assemblea Provinciale Ordinaria, che si riunisce ogni anno, è indetta dal Presidente del Comitato entro il 15° giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea Regionale elettiva ed avrà luogo entro i successivi 30 giorni ed entro il mese di marzo. Ogni Presidente o delegato che lo sostituisca, oltre alla propria A.S.A. , ne può rappresentare per delega scritta un’altra, se all’Assemblea partecipano con diritto al voto più di 20 A.S.A. Per gli atleti e tecnici, in caso di impedimento del rappresentante, è prevista la partecipazione, in qualità di supplente, del primo dei non eletti di ciascuna categoria. L'Assemblea Provinciale Ordinaria:a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Provinciale b) vota la relazione sulla gestione del Comitato Provinciale predisposta dallo stesso;c) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea Provinciale Straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza anticipata del Comitato Provinciale a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili. I COMITATI PROVINCIALI I Comitati provinciali, costituiti in tutte le Province ove esistano almeno 10 "Società" aventi diritto al voto, sono organi di gestione della circoscrizione territoriale di loro competenza, attraverso gli organi eletti che, in base alle direttive impartite dal Comitato Regionale, amministrano e organizzano l'attività nell'ambito delle rispettive Province, con particolare riferimento alla promozione dell'attività. Ogni Comitato Provinciale è costituito dal Presidente, e da quattro componenti dei quali uno deve essere rappresentate dei tecnici ed uno degli atleti. Nella prima riunione utile del Comitato Provinciale viene eletto il Vice Presidente. Per le elezioni del Presidente e degli altri componenti dei Comitati Provinciale e per la reintegrazione numerica totale o parziale, nel caso di decadenza, dimissioni o definitiva vacanza della carica, per la convocazione e per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente Statuto per il Consiglio Federale e quelle del Regolamento Organico. Il Comitato Provinciale può decadere o essere sciolto:Per Gravi irregolarità nella gestione;Per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivoPer constatata impossibilità di funzionamento.  IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale, regolarmente costituita, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente Federale e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature. Rappresenta la F.I.S.D.A. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei casi e termini stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della Federazione .   IL DELEGATO PROVINCIALE Il Consiglio Federale nelle Province in cui non vi siano almeno 10 A.S.A. con diritto al voto può nominare un Delegato Provinciale che dura in carica per il quadriennio olimpico, al fine di assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

 

ARTICOLO 36

PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico -   sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantite con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale. Gli organi di Giustizia sportiva hanno piena e completa autonomia. E’ sancito il principio dell'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la facoltà di ricusazione del Giudice, nei casi di legittima suspicione, e la possibilità di revisione del giudizio nonché la riabilitazione. La riabilitazione può essere concessa solo se si siano realizzate talune condizioni:Siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estintaIl condannato abbia dato prova costante di buona condotta in tale periodo; La competenza in materia va attribuita all'Organo di Appello In caso di decadenza del Consiglio Federale tutti i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva restano in carica.

ARTICOLO 37

DECISIONE DEFINITIVA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARILe controversie che contrappongono in ultima istanza SOGGETTI FEDERALI, saranno risolte transitoriamente dal consiglio federale, salvo possibilità d’accesso alla camera arbitrale del C.O.N.I. Il Ricorso definitivo al Consiglio Federale, dovrà essere presentato entro trenta giorni dall’ultima sentenza. L'Istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione Federale di ultimo grado o, comunque, non soggetta ad impugnazione.

ARTICOLO 38

IL PROCURATORE FEDERALE Il Procuratore Federale ed il suo sostituto sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale e durano in carica quattro anni. Al Procuratore Federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli Organi di Giustizia Federale . Il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati tramite la Segreteria Federale, o d’ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari, delle quali da notizia all'interessato, a conclusione delle quali :Formula il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare;Provvede all'archiviazione, in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.- può inoltre ricorrere alla Commissione Federale di Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico..

ARTICOLO 39

L'UFFICIO DEL GIUDICE UNICO L'Ufficio del Giudice Unico è l'organo di primo grado con competenze su tutti i procedimenti instaurati a seguito di infrazioni disciplinari e di infrazioni meramente tecniche. Lo stesso è composto dal Giudice Unico e da uno o più supplenti.I Componenti l'Ufficio del Giudice Unico sono nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ciascun quadriennio e durano in carica per il medesimo.

ARTICOLO 40

COMMISSIONE D'APPELLO La Commissione d'Appello è organo di seconda istanza. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ciascun quadriennio e durano in carica per il medesimo periodo.Il Presidente della Commissione d'Appello viene eletto tra i tre componenti della Commissione nella prima riunione, che viene convocata dal Presidente della Federazione entro quindici giorni dalla formazione dell'Organo.La Commissione d'Appello è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi membri ed assume le proprie decisioni a maggioranza.Il giudizio disciplinare si svolge con le modalità previste dal Regolamento di Disciplina.La Commissione d'Appello può proporre al Consiglio Federale modifiche ed integrazioni al Regolamento di Disciplina.

ARTICOLO 41

ALTRI ORGANISMI - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA 1 Il Collegio degli Ufficiali di Gara, inquadra gli Ufficiali e ne disciplina l’attività.La composizione, la durata e le funzioni del Collegio sono disciplinati dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale approvato dal Consiglio Federale.Gli Ufficiali di Gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla F.I.S.D.A. e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità;Gli Ufficiali di Gara sono riuniti in gruppo dalla F.I.S.D.A. ;Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà , imparzialità e indipendenza di giudizio

ARTICOLO 42

IL SEGRETARIO GENERALE - FUNZIONIIl Segretario Generalecoordina e dirige gli uffici che compongono la Federazione Italiana Sport Dell’Acqua;assiste, nella sua qualifica alle riunioni delle Assemblee Nazionali e del Consiglio Federale, redigendone i verbali e dando successiva attuazione ai deliberati;ha, altresì, la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi PerifericiIn caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Federazione.

ARTICOLO 43

REQUISITI PER LE CARICHE FEDERALI Per poter ricoprire cariche elettive federali occorre:Essere cittadini italiani ad avere raggiunto la maggiore età. Non  avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dei pubblici uffici superiori ad un anno ;Gli atleti ed i tecnici debbono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni alla Federazione. Tale requisito non è richiesto per il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli Organi di Giustizia. I membri effettivi elettivi ed i supplenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre a possedere i requisiti già indicati nel primo comma, devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi Internazionali riconosciuti.. Non avere quale fonte di reddito attività commerciale direttamente riferentesi alla F.I.S.D.A.  La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica. Per ricoprire le cariche di membro degli Organi di Giustizia sportiva, oltre ai requisiti già indicati al primo comma, fatta eccezione per il punto c), occorre aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza. E’ ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

ARTICOLO 44

CANDIDATURA PER LE CARICHE FEDERALI Chi intende concorrere a rivestire cariche federali elettive deve porre la propria formale candidatura, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea, secondo le procedure stabilite dal Regolamento Organico.

ARTICOLO 45

INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI In caso di dimissioni degli Organi elettivi della Federazione, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo e cioè in numero inferiore alla metà più uno, si procede alla integrazione dell'Organo chiamando a far parte dello stesso i membri che nell'ultima elezione risultino i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo componente risultato eletto. Ove non fosse possibile le integrazioni si effettueranno nella prima Assemblea utile; nel caso che questa sia stata celebrata di recente, dovrà essere indetta una Assemblea Straordinaria entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e dovrà essere tenuta entro i successivi trenta giorni.

ARTICOLO 46

INCOMPATIBILITÀ La qualifica di componente degli Organi centrali e’ incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione. Le cariche di Presidente Federale, di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale. Le qualifiche di Presidente Federale e Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva nazionale in organismi riconosciuti dalla F.I.S.D.A. E’, inoltre ,incompatibile con le cariche federali e sociali, la qualifica di Giudice di gara , qualora i detti soggetti siano in attività di servizio continuativo. A livello di cariche sociali l’incompatibilità’ sussiste nei soli ruoli nazionali. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dai commi precedenti, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni; trascorso tale termine, senza che l'opzione sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica federale verificatasi per ultima in ordine di tempo..

ARTICOLO 47

IL PRESIDENTE ONORARIO L'Assemblea Federale su proposta del Consiglio Federale può procedere alla proclamazione del Presidente Onorario della Federazione tra coloro che si sono particolarmente distinti per aver svolto un'attività proficua e piena di successi nell'interesse e per la promozione dello sport del Pentathlon e della Federazione.

ARTICOLO 48

PATRIMONIO Il patrimonio della F.I.S.D.A. è costituito dai fondi di riserva, beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, investimenti ed immobili. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento e tutte le somme che pervengono alla F.I.S.D.A. senza specifica destinazione.

ARTICOLO 49

ENTRATE Le entrate della F.I.S.D.A. sono costituite:a) dai contributi di  Enti;b) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;c) dai proventi delle manifestazioni sportive;d) dalla gestione dei servizi;e) da donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, enti o società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;f) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ad affiliati.

ARTICOLO 50

ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario della F.I.S.D.A. coincide con l'anno solare e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 51

GESTIONE FINANZIARIA  La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, approvato dal Consiglio Federale nei, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale. Va altresì trasmesso con le procedure ed ai fini dell'approvazione di cui al comma precedente, anche il Conto Consuntivo, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dall'assemblea, corredato del pari con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.

ARTICOLO 52

VINCOLO DI GIUSTIZIA I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.S.D.A. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutte le A.S.A. dei tesserati e comunque dei soggetti della F.I.S.D.A. Gli affiliati e i tesserati si impegnano a non adire ad altre Autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della F.I.S.D.A. Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe al vincolo di giustizia. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivato. Il Consiglio Federale, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

ARTICOLO 53

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE Gli affiliati e tutti i tesserati della F.I.S.D.A. riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi del Codice di Procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale di Organi Federali di Giustizia. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due Membri; questi ultimi, nominati da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente nell'ipotesi di un arbitro di parte non designato, lo stesso dovrà essere nominato dal Giudice Unico. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Giudice Unico. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano inappellabilmente e con le modalità stabilite nel Regolamento di Giustizia. Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria della F.I.S.D.A. che ne deve dare, altresì tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

ARTICOLO 54

ANNO SPORTIVO FEDERALE L'anno sportivo federale coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 55

MODIFICHE DELLO STATUTO Le proposte di modifica allo Statuto determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto. Il Consiglio Federale verificata la ritualità della richiesta indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. I Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto sono necessari almeno i 50% (arrotondamento per difetto) di tutti gli aventi diritto a voto per quanto riguarda il quorum costitutivo; il quorum deliberativo, invece, è rappresentato dal voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte degli Organi competenti.

ARTICOLO 56

PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE La proposta di scioglimento della F.I.S.D.A. può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto a voto. Tale assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione della proposta di scioglimento è necessaria una deliberazione assunta con almeno i 4/5 degli aventi diritto a voto ai sensi del primo comma. Ai sensi dell'art. 21 del c.c., l'Assemblea delibera sullo scioglimento e sulla devoluzione del Patrimonio con il quorum di cui sopra.

ARTICOLO 57

DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE Le norme attinenti alla lotta al doping ad al regolamento di giustizia sono ispirati a quelli impartiti dal C.O.N.I. per le Federazioni già riconosciute. Tutte le altre normative sono rimesse all'approvazione del Consiglio Federale della F.I.S.D.A.